Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 29/05/2002

1.1.3. Quantificazione delle risorse finanziarie: la proposta deve contenere un quadro riepilogativo delle opere (residenziali e non) da realizzare con la quantificazione, per ciascun intervento, delle risorse finanziarie, del costo complessivo, del tipo e del relativo

1.2. Programma di assistenza e accompagnamento sociale art. 4, comma 3, lett. b)]. Per quanto concerne la componente sociale, gli interventi costruttivi devono essere coordinati con azioni di sostegno basate sull'offerta di servizi di supporto domestico (accompagnamento, recapito domiciliare della spesa, pulizia dell'alloggio, piccole riparazioni domestiche, ecc.) che possano aiutare l'anziano nelle attività quotidiane consentendone una gestione autonoma. Le finalità del programma di assistenza ed accompagnamento sociale sono essenzialmente le seguenti: informazione sull'offerta dei servizi esistenti e sulle modalità di fruizione degli stessi; integrazione socio- sanitaria dei servizi al fine di fornire risposte personalizzate alle esigenze degli anziani; promozione dell'autonomia dell'anziano mediante interventi di tipo culturale, ricreativo e sportivo, incentivando anche forme di lavoro compatibili; razionalizzazione dei servizi e della loro gestione; promozione dell'intervento del volontariato, di associazioni no-profit e dei privati per garantire modalità adeguate di aiuto. Il programma di assistenza ed accompagnamento deve specificare la quantità e la qualità dei servizi che si intendono fornire, gli standard assistenziali minimi, annuali o mensili (ore di assistenza domiciliare, infermieristica - ambulatoriale, riabilitativa; accessi del medico di medicina generale e forme di consulenza di eventuali altri operatori; ecc.), ed il personale di assistenza previsto a tempo pieno o parziale, distinguendo tra i servizi di base offerti gratuitamente dagli enti pubblici e dal volontariato e gli eventuali servizi a pagamento. Per gli spazi di servizio va definito un piano di gestione, precisando quali servizi prevedano la gestione diretta da parte degli enti pubblici o l'autogestione da parte degli utenti (eventualmente organizzati in apposita associazione che abbia, comunque, una riconoscibilita) e quali invece possano essere concessi in appalto ad operatori privati con l'obbligo di praticare tariffe convenzionate che tengano conto della finalità sociale.

1.3. Progetto preliminare delle opere art. 4, comma 3, lett. c)]. In fase di presentazione della domanda al comune, il progetto delle opere deve essere definito a livello di preliminare. La specificazione del progetto a livello esecutivo avverrà poi, da parte dei soggetti ammessi al finanziamento, entro 180 giorni a decorrere dalla data della stipula del protocollo d'intesa. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi della normativa vigente (art. 16, comma 3, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), è accompagnato da elaborati grafici, sino alla scala 1:50, al fine di documentare adeguatamente le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche. Il progetto deve essere corredato dal costo dell'intervento che, per quanto concerne la parte ordinaria relativa alla residenza, deve essere riferito ai massimali vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. A tal fine va prodotto il quadro tecnico economico (Q.T.E.) da compilare sui soli modelli relativi all'edilizia sovvenzionata (S/N o S/R) vistato dal legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di soggetti pubblici, dal responsabile del procedimento. Per quanto concerne il programma sperimentale (lavorazioni ed attività sperimentali) il costo aggiuntivo va quantificato con le modalità indicate nel successivo paragrafo.

1.4. Programma di sperimentazione art. 4, comma 3, lett. d)]. Tenuto presente quanto già delineato in "premessa", il programma di sperimentazione relativo a ciascuna proposta deve illustrare il quadro degli obiettivi prescelti, in rapporto alle caratteristiche fisiche dell'intervento edilizio con particolare riferimento alle indicazioni ed a quanto definito ai punti 3, 4 e 5 del presente disciplinare. L'attuazione del programma di sperimentazione si sostanzia mediante le lavorazioni straordinarie e le attività di sperimentazione per le quali vanno esplicitati i costi aggiuntivi da sostenere, il percorso metodologico che si intende avviare e la strumentazione da utilizzare.

1.4.1. Lavorazioni straordinarie. Con tale dizione si intendono sia le lavorazioni propriamente dette, sia la fornitura e la posa in opera di materiali e componenti di carattere innovativo, sia la dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari non impiegati negli interventi ordinari di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata che comportino, rispetto a questa, costi aggiuntivi di tipo tecnico-costruttivo non compresi nel differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. 5.2.3.

1.4.2. Attività di sperimentazione. Con tale dizione si intendono le attività di progettazione, monitoraggio e resocontazione da porre in essere in relazione all'articolazione dell'intervento di sperimentazione, non effettuate negli interventi ordinari di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, che comportino, rispetto a questa, costi aggiuntivi di tipo tecnico procedurale; le attività si

articolano, essenzialmente, in: verifiche di progetto, di laboratorio e/o in opera che costituiscono i momenti in cui, attraverso l'utilizzo di apparecchiature strumentali o di particolari metodologie di indagine, sono sottoposti a controllo taluni aspetti dell'intervento: sia in fase preventiva (ad esempio lo studio di compatibilità tra l'intervento, il contesto urbano e la dotazione di servizi), sia in corso d'opera (ad esempio i controlli sul benessere ambientale degli spazi abitativi e sul comportamento dei componenti tecnologici ed impiantistici), sia, infine, ad intervento ultimato, anche con il coinvolgimento dell'utenza insediata; per ciascuna verifica deve essere indicato il tema di sperimentazione, il costo previsto, la fase di processo in cui viene effettuata, gli obiettivi e la descrizione delle metodologie di controllo; resocontazione dell'intervento sperimentale che deve avvenire attraverso la presentazione, con le modalità stabilite negli atti convenzionali, di rapporti in corso d'opera e a lavori ultimati, costituiti da elaborati descrittivi e da quant'altro ritenuto necessario per permettere la divulgazione delle conoscenze acquisite.

1.4.3. Quantificazione dei costi aggiuntivi. Il costo aggiuntivo derivante dalla singola lavorazione straordinaria deve essere quantificato in riferimento all'analisi dei prezzi correntemente applicati in interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio comunale e valutati con riferimento al capitolato di appalto e al prezzario regionale. Nell'ambito del predetto capitolato devono essere individuate le lavorazioni standard assimilabili a quelle straordinarie proposte. Il costo delle lavorazioni per le quali non è possibile riferirsi a lavorazioni correnti presenti o assimilabili a quelle previste nel prezzario regionale, deve essere stimato attraverso una indagine di mercato da effettuare tra più ditte fornitrici di prodotti analoghi. Il costo aggiuntivo relativo ai materiali ed agli impianti deve essere comprensivo di tutti gli oneri normalmente applicati. Nel merito devono essere predisposte delle tabelle in cui confrontare le categorie standard di lavoro previste dal capitolato e dal prezzario regionale (codice, descrizione, costo unitario) e le analoghe categorie di lavoro proposte per il programma di sperimentazione (descrizione, costo unitario, quantità, differenza costo). Ciascuna attività sperimentale deve essere articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario/giorno), apparecchiature (ammortamento) e spese generali (in percentuale).

1.5. Piano economico finanziario art. 4, comma 3, lett. e)]. Il piano economico- finanziario deve dimostrare, oltre alla fattibilità economica degli interventi ricadenti all'interno della proposta, anche la sostenibilità dei costi di gestione delle strutture di servizio. In particolare deve essere garantito l'utilizzo degli spazi comuni ed il funzionamento dei servizi di sostegno (rif. punto 5.2.1) da parte degli anziani residenti e non; tali servizi possono essere aperti, con particolari accortezze, alla generalità degli abitanti. A tal fine nel caso di alloggi destinati alla locazione a canoni previsti per l'edilizia economica e popolare dovranno essere definite forme di gestione diversificate in modo da evitare che il costo di funzionamento dei servizi ricada sui canoni stessi.

1.6. Richiesta di finanziamento art. 4, comma 3, lett. f)]. Il soggetto proponente deve quantificare il finanziamento richiesto in relazione al costo complessivo, facendo riferimento ai limiti indicati all'art. 6 del bando. Nel caso in cui la proposta preveda sia alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica che alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta per cento del canone concordato, è comunque possibile il finanziamento fino a un massimo di 3.098.741,00 euro (sei miliardi di lire). La regione inserisce la proposta così elaborata nella quota del quaranta per cento riservata dal bando - art. 4, comma 4 - alle domande presentate da imprese di costruzioni, cooperative di abitazione e loro consorzi.

1.7. Delibera del comune di adesione al programma art. 4, comma 2 e comma 3, lett. g)]. Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni apportate alla proposta in accordo con l'operatore, con propria delibera: a: presenza dei servizi indicati; conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni; tipo di disponibilità dell'area o dell'immobile; rispondenza dei costi ai massimali di costo regionali per quanto riguarda l'intervento e al prezzario regionale per quanto riguarda le lavorazioni straordinarie; aderisce alla proposta di programma indicando, fra l'altro, gli impegni che intende assumere con particolare riferimento a: programma di assistenza e accompagnamento; aspetti gestionali; entità delle eventuali risorse proprie ed individuazione delle opere cui sono destinate.

1.8. Designazione del responsabile del programma. Al fine di garantire che la proposta di intervento sperimentale venga correttamente formulata, nonchè puntualmente attuata con riferimento alle procedure previste, il soggetto proponente designa il responsabile del programma. Nel caso in cui il proponente sia un soggetto pubblico, le funzioni di responsabile del programma sono assunte dal responsabile del procedimento. Al responsabile del programma è anche affidato il compito di rappresentare, nelle varie fasi, lo stato di attuazione dell'iniziativa e di corrispondere alle esigenze di documentazione finalizzate al monitoraggio e alla verifica del programma.

1.9. Dati statistici. L'art. 7 del bando individua cinque criteri di selezione per l'accesso ai finanziamenti. I parametri indicati alla lettera a) - caratteri del comune - consentono, in particolare, la rilevazione di alcune condizioni oggettive riferite al comune in cui ricade l'intervento. I dati statistici richiesti sono quindi finalizzati alla conoscenza delle caratteristiche sociali ed economiche dei residenti ultrasessantacinquenni che vivono nel territorio comunale. Per garantire la confrontabilità delle informazioni è necessario che gli stessi siano certificati dai competenti uffici comunali e che i dati relativi alla popolazione ricadente nel territorio comunale (popolazione complessiva e percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni) siano desunti dall'Istat con riferimento al 1 gennaio 2000.

2. Gestione del programma

2.1. Ruolo del comune e della regione. L'ente locale è chiamato a svolgere compiti di portata sostanziale nell'attivazione del programma. Il comune, infatti, nell'individuare la proposta, ha le seguenti alternative: partecipare direttamente alla selezione regionale attivando una propria iniziativa; inoltrare alla regione una delle proposte pervenute da parte degli altri soggetti proponenti previsti dall'art. 3 del bando di gara; trasmettere alla regione una proposta integrata pubblico/ privato. Per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il numero delle proposte è elevato a tre. Appare quindi evidente che al comune spetti il decisivo ruolo non soltanto di pubblicizzare il programma e di favorire la più alta qualità delle proposte, ma anche quello di selezionare le richieste da inviare alla regione. In ogni caso è opportuno che il comune, nell'operare la scelta, si attenga agli stessi criteri indicati dal bando; in caso di mancata aderenza a tale impostazione, infatti, si avrebbero risultati disomogenei e ne verrebbero pregiudicati il significato e la finalità del programma. Il bando non prevede un termine entro il quale le proposte devono essere trasmesse, da parte dei proponenti, al comune; ciò consente a quest'ultimo di organizzare forme di divulgazione del programma secondo le modalità e i tempi ritenuti più idonei. La regione ha il compito di selezionare, tra le domande pervenute da parte dei comuni, non più di dieci proposte da inviare all'Amministrazione centrale senza procedere alla formazione di una graduatoria.

 

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